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Riduzioni contributive INAIL & INPS

  • Immagine del redattore: Admin
    Admin
  • 17 dic 2018
  • Tempo di lettura: 2 min

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con due successivi decreti interministeriali, ha confermato anche per il 2018 la possibilità per le imprese artigiane ed edili di fruire delle apposite riduzioni contributive previste. In particolare, l’agevolazione contributiva per gli artigiani si applica ai premi INAIL e riguarda le imprese “virtuose”, che non sono incorse in infortuni sul lavoro nell’ultimo biennio. La riduzione edile invece riguarda le imprese che occupano operai a tempo pieno.

Il Ministero del Lavoro ha reso noto, con apposito Decreto emanato di concerto con il Ministero dell’Economia, che è stata confermata, anche per l’anno 2018, la riduzione nella misura dell’11,50% dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore dei datori di lavoro del settore edile.

Sarà l’INPS a dettare, con apposita circolare, le modalità operative con cui fruire dello sgravio contributivo dell’11,50% confermato, anche per i periodi di paga che decorrono dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, in favore delle imprese edili.


La riduzione contributiva è applicabile ai soli dipendenti qualificati come operai ed occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali. Restano dunque esclusi gli impiegati, i quadri, i dirigenti e tutti i dipendenti assunti a tempo parziale.

Il beneficio consiste in una riduzione sui contributi dovuti:

- all’INPS, sulla quota di aliquota contributiva non IVS;

- all’INAIL.

La riduzione contributiva non va applicata sul contributo, calcolato con aliquota 0,30%, destinata al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.

La fruizione del beneficio avviene avvalendosi delle denunce contributive UniEmens.


Requisiti del datore di lavoro:

hanno diritto all’agevolazione contributiva i datori di lavoro con codice Ateco 2007 da 412000 a 439909 e classificati dall’INPS:

- nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305;

- nel settore artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305.


L’accesso al beneficio è altresì subordinato al rispetto di altre condizioni che saremo lieti di esplicitarvi una volta manifestato il vostro interesse alla fruzione dello sgravio.


Il possesso di tutti i requisiti previsti dalla norma viene autocertificato dal datore di lavoro nel modulo di richiesta che ha la forma della Dichiarazione di responsabilità ai sensi del TU in materia di documentazione amministrativa: ne deriva che, qualora quanto dichiarato non corrispondesse a verità, al dichiarante potrà essere contestato il reato di falso.


Riduzione INAIL artigiani


Con Decreto dell’11 ottobre 2018, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ha disposto la riduzione dei premi INAIL, introdotta dalla Legge di Stabilità 2014, per le imprese artigiane relativamente all’annualità 2018. Vista la determina del Presidente dell’INAIL n. 330 del 31 luglio 2018, la riduzione spettante alle imprese artigiane che non hanno avuto infortuni nel biennio 2016/2017 è pari al 7,09%dell’importo del premio assicurativo dovuto per il 2018.

La disposizione comporta una riduzione percentuale dell’importo dei premi e contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi destinatari della riduzione.

Lo sconto si applica in autoliquidazione sia ai premi ordinari delle polizze dipendenti, sia ai premi speciali unitari delle polizze artigiani.


 
 
 

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